Ufficiale l’addio alla B per il Venezia

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Di seguito, il comunicato del TAR del Lazio che si è espresso sul ricorso presentato dal Venezia bocciato per la seconda volta:

Pubblicato il 12/06/2019

N. 07620/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06607/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6607 del 2019, proposto da Venezia Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Luca Spaziani, Gianmaria Daminato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

nei confronti

Foggia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricala’, Luigi Alfonso Fischetti, Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Catricalà in Roma, Vittoria Colonna n. 40;
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, n.c.;

per l’annullamento

anche ex art. 56 c.p.a.,

– del Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019, comunicato alla ricorrente in pari data, del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale, preso atto del C.U. FIGC n. 108/CFA – Sezioni Unite del 29 maggio 2019 e a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 161 del 15 maggio 2019, ha reso pubblica la nuova classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 nonché, visto il Consiglio Federate tenutosi in data 30 maggio 2019, ha comunicato il calendario delle gare di andata e ritorno di play out;

– nonché di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, tra cui, ove occorrer possa:

– il Comunicato Ufficiale n. 167 del 27 maggio 2019 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale si è determinato lo svolgimento delle gare valide per i playout e, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte di organi della Giustizia Federale, rimesso al Consiglio Direttivo ogni ulteriore provvedimento consequenziale;

– il parere n. 3 del 2019, prot. n. 409/19, del collegio di Garanzia Sez. Consultiva del CONI;

– il verbale, se esistente, del Consiglio Federale citato nel Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019 del Presidente della LNPB.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del Foggia Calcio S.r.l. e della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso con cui la società ricorrente ha impugnato il Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019, del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale, preso atto del C.U. FIGC n. 108/CFA – Sezioni Unite del 29 maggio 2019 e a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 161 del 15 maggio 2019, ha reso pubblica la nuova classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 nonché, visto il Consiglio Federate tenutosi in data 30 maggio 2019, ha comunicato il calendario delle gare di andata e ritorno di play out;

Vista la classifica finale dalla quale risulta che il Venezia F.C. si è classificato al quint’ultimo posto, per effetto della sentenza della Corte Federale di Appello che ha ripristinato (nella parte dall’undicesimo posto in giù) l’originaria classifica definitiva della Serie B per la stagione 2018/2019, così determinando la necessità che la ricorrente disputi i play out per permanere in B, fissati il 5 e 9 giugno 2019;

Visto l’art. 1, commi 647 e 649, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”;

Rilevato

che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l’ammissione o l’esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;

che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, è attività meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato e di cui al C.U. n. 50 del 20 agosto 2018 e, successivamente della Delibera della LNPB n. 153 del 2 maggio 2019, atti qui non gravati;

che, pertanto, l’interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale, non avendo ad oggetto un provvedimento che rientri tra quelli descritti nell’art. 1, comma 647-649, della legge 145/2018, ma un effetto derivante dalla previgente disciplina degli spareggi di fine campionato;

che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest’ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del g.a. oltre i casi espressamente previsti, tanto più in ambiti nei quali non si ravvisi, come nel caso in questione, la rilevanza per l’ordinamento statale della situazione giuridica soggettiva qui azionata;

che la controversia appare rientrare nell’ambito della disciplina riservata all’ordinamento sportivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 220 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280 ovvero delle questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”;

che, alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione;

che le spese di lite possono essere compensate alla luce della natura in rito della pronuncia e della particolarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

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