Giudice Sportivo, 5 club multati. Turris-Foggia nel mirino

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In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AQUILA MONTEVARCHI, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, e REGGIANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi e\o esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
GARA TURRIS – FOGGIA DEL 18 DICEMBRE 2022
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:
– accerti i motivi che hanno indotto l’Arbitro a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di petardi di una sola tifoseria e, in particolare, se quando l’altra tifoseria ha posto in essere condotte analoghe a quelle degli avversari la gara era stata già sospesa dal Direttore di gara; oppure se i comportamenti delle due tifoserie, specificati nel referto del DDG, siano stati entrambi causa della sospensione;
– accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico;
– specifichi in modo puntuale da quale materiale pirotecnico e ad opera di quale tifoseria siano
stati provocati i danni al terreno di gioco;
– individui il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata presenti alla gara
in questione nel settore dal quale è stato lanciato il materiale pirotecnico;
– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.

SOCIETA’

AMMENDA
€ 3000 PRO PATRIA per avere circa l’80% dei suoi sostenitori dei cinquanta presenti nel “Settore 2 Popolari Scoperti” intonato, al 39° minuto circa del primo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di tifosi di una Società avversaria, cori tutti percepiti da entrambi i Rappresentanti della Procura Federale presenti ma intonati da un numero complessivo di quaranta persone circa e, quindi, privi del requisito della dimensione previsto dall’art. 28 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1500 L.R. VICENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1 – al 37° minuto del primo tempo dal settore “Curva Sud”, due bottigliette di acqua nel recinto di gioco e due bottigliette di acqua ed un bicchiere pieno di una bevanda all’interno del terreno di gioco (dentro l’area di rigore piccola), senza causare danni a persone o cose;
2 – al 47° minuto del primo tempo dal settore “Distinti”, una bottiglietta d’acqua dentro il terreno di gioco, senza causare danni a persone o cose.
B) per avere la maggioranza (di 3565 unità) dei suoi sostenitori presenti nel settore “Curva Sud” intonato, al 37° minuto del primo tempo e al 47° minuto del primo tempo, per due volte in ciascuna delle due occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 CARRARESE per avere circa venti sostenitori della Carrarese, presenti nel Settore “Gradinata Nord”, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 37° minuto circa del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 RIMINI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte realizzate con spray di colore nero i bagni a loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 TRENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere parzialmente danneggiato l’idrante posto nel corridoio dei bagni a loro riservati e nell’avere disperso acqua nel corridoio medesimo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Fonte – Tuttoc.com

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