Ecco alcuni comportamenti ,vietati allo stadio, che i tifosi devono assolutamente evitare per non incappare in un reato penale!

avvocatissimo Eugenio Gargiulo ok
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Fare il “saluto romano” durante l’esecuzione dell’ inno di Mameli è reato di “apologia del fascismo”!

Colui che venga sorpreso a fare il “saluto romano”, durante l’esecuzione dell’inno nazionale, può essere processato per il reato di “apologia di fascismo”: il comportamento, infatti, è inequivoco e non c’è modo di scriminarlo se l’intento non è chiaramente scherzoso, ma manifesta un indirizzo politico.

Ad affermare tale principio è la Cassazione con una recentissima sentenza: un orientamento rigoroso, reduce delle ferite riportate dall’Italia ormai ben oltre 70 anni fa. Ma la legge ancora esiste e nessuno ha mai pensato di cancellarla. Sicché, oggi, un saluto fascista in pubblico può creare guai seri al convinto sostenitore della politica mussoliniana!

Infatti, secondo la Cassazione, il reato scatta anche se il “saluto fascista” viene fatto prima di un evento ludico come può essere una partita di calcio e non necessariamente in occasione di una ricorrenza ufficiale come una festa nazionale o una parata. Inoltre non c’è neanche bisogno che il gesto si accompagni a comportamenti violenti o all’incitazione al razzismo. In sé per sé, il “saluto romano” – scrive la Suprema Corte – costituisce una manifestazione che rimanda all’ideologia fascista e a valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza, e non c’è bisogno d’altro per l’incriminazione.

In sintesi, basta che il gesto evidenzi un convincimento politico per far scattare il procedimento penale. ( in tal senso Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 marzo – 17 maggio 2016, n. 20450)

Nella fattispecie sottoposta al vaglio degli ermellini,  alcuni tifosi italiani erano stati beccati dalle telecamere a fare il saluto romano prima della partita Italia-Georgia: una provocazione che è costata loro molto cara!!!

Il tifoso che, allo stadio, lanci una bottiglietta d’acqua verso il campo di gioco commette un reato penale!

Dalla Cassazione arriva una misura severa nei confronti degli ultrà violenti: il tifoso che, nel corso della contestazione alla squadra o verso l’arbitro, si faccia “prendere la mano” e lanci una bottiglietta d’acqua verso il campo di calcio, è responsabile del reato di “lancio di materiale pericoloso”.  Lo ha recentemente affermato proprio la Corte Suprema di Cassazione in una sua innovativa sentenza . (Cass. sent. n. 17100/16 del 26.04.2016)

Al pari dello “scavalcamento e invasione di campo”, anche il lancio di una semplice bottiglietta d’acqua fa scattare l’incriminazione prevista dalla legge speciale del 1989  la quale prevede, oltre al Daspo, la reclusione da 1 a 4 anni. (Art 6 bis della legge 13.12.1989 n. 401)

Nello specifico, la suddetta norma punisce chi, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze (come ad esempio nei luoghi destinati alla sosta o al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla partita) entro le 24 ore precedenti e le 24 ore successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, lancia o utilizza, tanto da creare un concreto pericolo per le persone, oggetti come:  razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere quali – secondo la Cassazione – appunto una bottiglietta d’acqua.

La pena viene aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

La norma poi prosegue prevedendo la punizione anche di coloro che superano una recinzione o separazione del campo sportivo oppure, nel corso delle manifestazioni medesime, invadono il terreno di gioco. In questo caso scatta l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.

E’ parere della Cassazione che il lancio della bottiglietta, contenente acqua, crea pericolo per le persone presenti in campo. Ciò che rileva, infatti, non è tanto se qualcuno si fa male o meno, ma è l’astratta possibilità che da tale condotta possa derivare un danno. Rilevanti, in questa ottica, le “circostanze di tempo e di luogo dell’azione, che”, evidenziano i Giudici, “era stata posta in essere all’interno di uno stadio calcistico, durante la disputa di una importante partita con evidente affluenza di persone”.

E questo  consente di ritenere certa “la messa in pericolo dell’incolumità fisica delle persone presenti alla competizione sportiva”!

Foggia, 19 maggio 2016                                                   avv. Eugenio Gargiulo

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